|
REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 Febbraio 2004
che istituisce regole comuni in materiadi compenzazione ed assistenza
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o
di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
E’ stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/2/2004
(serie L. 46/1) il Regolamento CEE n.261/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Il Regolamento abroga il Reg. 295/91, che stabiliva i diritti dei passeggeri
in caso di negato imbarco dovuto a sovraprenotazione (cd. “overbooking”),
rendendo estremamente più incisive le misure di tutela dei passeggeri.
Le differenze tra i due Regolamenti sono particolarmente significative.
La più evidenti sono le seguenti:
· le nuove norme si applicano non solo al caso del “negato imbarco”
(quando il passeggero si presenta all’imbarco con l’anticipo richiesto
rispetto all’orario di partenza, in possesso di prenotazione confermata
e di valido biglietto e ciononostante gli viene negato l’imbarco), ma
anche a quello della cancellazione del volo e del ritardo prolungato
della partenza;
· le nuove norme si applicano a tutti i voli, siano essi di linea o
“charter”, anche se inclusi in “pacchetti turistici tutto compreso”;
· è stata incrementata la misura della “compensazione pecuniaria” da
riconoscere ai passeggeri.
Le nuove norme si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto
situato nel territorio di uno Stato membro (e, dunque, indipendentemente
dalla nazionalità del passeggero o del vettore) nonché ai passeggeri
in partenza da un aeroporto extra-UE ma con destinazione un aeroporto
comunitario (a meno che tali passeggeri, imbarcati su un volo operato
da un vettore europeo, abbiano ricevuto nel paese terzo “benefici o
una compensazione pecuniaria e assistenza”).
L’applicazione delle norme è subordinata alla condizione che i passeggeri
dispongano di una prenotazione confermata sul volo e, tranne nel caso
di cancellazione del volo, si siano presentati al check-in secondo le
modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata dal vettore, dal
tour operator o dall’agente di viaggi o, in mancanza di indicazione
dell’ora, almeno quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.
Tali condizioni non sono richieste (e dunque in tal caso le norme del
Regolamento trovano comunque applicazione) nel caso di passeggeri trasferiti
da un vettore aereo o da un tour operator dal volo su cui erano prenotati
ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
NEGATO IMBARCO
La prima
fattispecie disciplinata dal Regolamento è quella del “negato imbarco”.
Se il vettore prevede di dover negare l’imbarco su un volo deve (e ciò
non era richiesto dal precedente Regolamento sull’”overbooking”) fare
un appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio
di un “beneficio” da concordare. Il vettore, dunque, deve fare una sorta
di offerta ai passeggeri i quali saranno liberi di accettarla o meno.
In caso di accettazione, il volontario avrà diritto, oltre alla somma
od altro “beneficio” offerto dal vettore ed accettato, al rimborso entro
sette giorni del prezzo del biglietto oppure ad un volo di ritorno verso
il punto di partenza iniziale, non appena possibile, o l’imbarco su
un volo alternativo vero la destinazione finale non appena possibile
oppure ad una data successiva di suo gradimento.
Solo quando il numero dei volontari non è sufficiente per consentire
l’imbarco dei restanti passeggeri, il vettore può negare l’imbarco ai
passeggeri che non abbiano accettato l’offerta.
In tali casi, i passeggeri in questione devono ricevere “immediatamente”
una compensazione pecuniaria. Tale compensazione è di € 250 per le tratte
inferiori o pari a 1.500 Km; € 400 per le tratte intracomunitarie superiori
a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km;
€ 600 per le tratte aree che non rientrano nelle due tipologie ora descritte.
Le compensazioni sono ridotte della metà se il passeggero accetta di
raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo
il cui orario di arrivo non supera l’orario previsto dal volo originariamente
prenotato di due ore, per le tratte pari o inferiori a 1.500 Km, tre
ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte
le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km; quattro ore per le tratte
aree che non rientrano nelle due tipologie ora descritte.
In aggiunta alla compensazione pecuniaria il passeggero ha gli stessi
diritti dei “volontari” (rimborso entro sette giorni del biglietto oppure
volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale oppure l’imbarco
su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva di
suo gradimento). Inoltre, egli ha diritto a titolo gratuito a pasti
e bevande durante l’attesa, alla sistemazione alberghiera se sia necessario
pernottare, al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione,
due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica.
La compensazione pecuniaria è pagata in contanti, mediante bonifico,
con versamenti o assegni bancari o, previo accordo con il passeggero,
con buoni di viaggio e/o altri servizi.
CANCELLAZIONE
In caso
di cancellazione del volo ai passeggeri sono offerti:
· rimborso entro sette giorni del biglietto oppure volo di ritorno verso
il punto di partenza iniziale oppure l’imbarco su un volo alternativo
appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento;
· pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
· due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica.
· in caso di volo alternativo, quando l’orario di partenza per il nuovo
volo è ritardato di almeno un giorno, la sistemazione in albergo ed
il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.
· la compensazione pecuniaria (vedi al punto relativo al negato imbarco)
a meno che:
Ø i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno due
settimane prima dell’orario di partenza oppure
Ø siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso
tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto
e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più
di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la
destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto;
oppure
Ø siano stati informati della cancellazione del volo almeno sette giorni
prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire
con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza
previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo
l’orario d’arrivo previsto.
Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria (ma è comunque
tenuto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un
volo alternativo nonché all’assistenza al passeggero) se può dimostrare
che “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che
non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate
tutte le misure del caso”. Tra tali circostanze deve ritenersi rientrino
le condizioni meteo, rischi per la sicurezza, scioperi, la congestione
del traffico aereo.
RITARDO
Le norme
in materia si applicano in caso di ritardo:
Ø di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500
km; o
Ø di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori
a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500
km; o;
Ø di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientranto
nei due casi di cui sopra.
In tal caso il vettore aereo deve offrire al passeggero:
§ pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
§ due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica
§ quando l’orario di partenza è rinviato di almeno un giorno, la sistemazione
in albergo ed il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.
Inoltre, quando l’orario di partenza è ritardato di almeno cinque ore,
il passeggero ha diritto al rimborso entro sette giorni del biglietto.
SISTEMAZIONE IN CLASSE SUPERIORE O INFERIORE
Se un
vettore aereo sistema un passeggero in una classe superiore a quella
corrispondente al biglietto aereo acquistato non può esigere alcun pagamento
supplementare.
Se la sistemazione avviene in classe inferiore, il vettore deve rimborsare:
§ il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori
a 1500 km; o
§ il 50% del prezzo per tutte le tartte intracomunitarie superiori a
1500 km, e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km; o
§ il 75% del perzzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei
suddetti due casi.
*******************
E’ bene precisare che il regolamento lascia impregiudicati i diritti
del passeggero ad un risarcimento supplementare. La cd. “compensazione
pecuniaria”, dunque, non esclude la possibilità di ottenere risarcimenti
ulteriori. Gli unici soggetti esclusi da tale possibilità, ma fatti
salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la
giurisprudenza, potrebbero essere i cd. “volontari” (coloro che in caso
di negato imbarco accettano l’offerta del vettore e rinunciano alla
prenotazione).
ENTRATA IN VIGORE
Il Regolamento
entrerà in vigore il 17 febbraio 2005.
|